Statuto

Atto Costitutivo

L’anno 2021, il giorno 17 (diciassette) del mese di Dicembre alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Briatico si è tenuta l’assemblea costituente dell’ Associazione di Promozione Sociale, avente la denominazione di “PRO LOCO BRIATICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” o, in breve “PRO LOCO BRIATICO APS”.

Statuto

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1- E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice Terzo Settore) e del Codice Civile, un’associazione avente la denominazione “PRO LOCO BRIATICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” o, in breve, “PRO LOCO BRIATICO APS”.

1.2- L’associazione ha sede legale in Piazza IV Novembre nel Comune di Briatico.

1.3- Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti;

1.4- L’associazione ha durata illimitata.

 

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA’, RUNTS E AFFILIAZIONE

2.1- L’associazione si rivolge a tutti i soggetti che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Briatico, e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e dei suoi ospiti.

2.2- L’associazione non ha scopo di lucro, opera con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione ed utilità sociale.

2.3- L’associazione sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt.45 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

2.4- L’associazione può aderire all’ “U.N.P.L.I.” (“Unione Nazionale Pro Loco d’Italia”), nel rispetto dello Statuto e delle normative “U.N.P.L.I.”; l’associazione potrà inoltre aderire ad Enti di Promozione Sociale, a Reti Associative, ad altre associazioni, fondazioni ed altri enti senza scopo di lucro con finalità simili alle proprie.

2.5- L’associazione è apolitica e apartitica.

 

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

3.1- L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, loro familiari e di terzi, finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio del Comune di Briatico, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale che ricadono nelle seguenti lettere dell’art. 5 del Codice Terzo Settore:

  1. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
  2. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 117/2017;
  3. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

3.2. Le attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
  2. b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
  3. c) stimolare e promuovere l’ospitalità, l’educazione turistica d’ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
  4. d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel territorio;
  5. e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l’offerta turistica attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
  6. f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche, anche tramite la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica e coordinando le guide turistiche e ambientali;
  7. g) favorire la valorizzazione culturale e turistica, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale, folcloristico e ambientale locale;
  8. h) partecipare alla programmazione pubblica nel settore turistico e culturale;
  9. i) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico – didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

3.3- L’associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall’art. 6 del Codice Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall’apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.4- L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.5- Per il raggiungimento delle sue finalità e per l’esercizio delle attività sopra indicate l’associazione potrà tra l’altro e in via esemplificativa:

  1. a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comododato o l’acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
  2. b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
  3. c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  4. d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
  5. e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
  6. f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l’associazione, gli operatori dei settori di attività dell’associazione e il pubblico in generale;
  7. g) erogare premi e borse di studio;
  8. h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d’interesse dell’associazione;
  9. i) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell’associazione, ivi compresa l’attività editoriale.
  10. l) gestire direttamente teatri, strutture a carattere musicale, pinacoteche, alloggi per turisti, biblioteche, sale per laboratorio o anche interi immobili dati in gestione diretta e indiretta all’associazione.
  11. creare gruppi teatrali, gruppi folkloristici che saranno disciplinati con apposito regolamento interno.

 

ART. 4 – SOCI

4.1- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall’art. 35 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le APS.

4.2- Possono aderire all’associazione le persone fisiche maggiorenni, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

4.3- Chi intende essere ammesso come associato, oltre al versamento della quota associativa, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

– per le persone fisiche: l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

– per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del legale rappresentante pro-tempore, l’indicazione della denominazione sociale,  la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.4- I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

4.5- Sono soci Fondatori tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione; Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie nell’importo deliberato dagli organi sociali. L’assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale.  La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l’esclusione dall’obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

4.6- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda d’iscrizione secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall’art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

4.7- La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

4.8- L’eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L’interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l’assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

4.9- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6 del presente statuto.

4.10- La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

 ART. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1-I soci hanno diritto di:

  1. a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
  2. b) elettorato attivo e passivo per gli organi direttivi dell’associazione;
  3. c) chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  4. d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  5. e) votare nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
  6. f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.2- I soci hanno l’obbligo di:

  1. a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
  2. b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell’associazione, dei soci e dei terzi;
  3. c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali
  4. d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l’associazione.

5.4- L’attività prestata dai soci a favore dell’associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

 

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

6.2- Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.

6.3- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla data di richiesta di adesione per l’esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute.

6.4- L’assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

  1. a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
  2. b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull’associazione;
  3. c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l’associazione o fomentino dissidi tra i soci.

6.5- Prima di procedere all’esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l’esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell’assemblea.

6.6- I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

7.1- Sono organi dell’associazione:

  1. a) l’assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Collegio dei Revisori, se istituito dall’assemblea dei soci;
  5. f) il Collegio dei Probiviri, se istituito dall’assemblea dei soci.

7.2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

ART. 8 – L’ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1- L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che abbiano versato le quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con le seguenti competenze:

  1. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  3. c) approva il bilancio;
  4. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. e) delibera sull’esclusione degli associati;
  6. f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  8. h) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci;
  9. i) può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore;
  10. m) può eleggere l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire;
  11. n) può eleggere l’organo del Collegio dei Probiviri qualora lo ritenesse opportuno.

8.2- L’assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

  1. a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto
  2. b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione o la devoluzione del suo patrimonio.

8.3- L’assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

 

ART. 9 – L’ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

9.1- L’assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all’indirizzo risultante dal libro soci, con pubblicazione sul sito internet o pagine social ufficiali con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

9.2- L’avviso deve portare l’indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.3- L’assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell’avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell’ordine del giorno.

9.4- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.5- L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.6- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione o la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

 

ART. 10 – L’ASSEMBLEA: C) VOTAZIONI E VERBALI

10.1- Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo; ogni socio può avere al massimo una delega scritta da un altro associato, ed essa è trattenuta agli atti dell’associazione.

10.2- Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell’assemblea stessa, per alzata di mano.

10.3- L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un Segretario, anche non socio, e, all’occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

10.4- Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell’apposito libro delle assemblee.

10.5- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

 

ART. 11- CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall’assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per massimo 4 (quattro) mandati consecutivi.

11.2- Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di Segretario, Tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

11.3 – Mancando durante l’esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio.

11.4- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l’art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

11.5- L’assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l’associazione aderisce.

 

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONAMENTO

12.1- Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’assemblea.

12.2- Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell’attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

12.3- In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

  1. a) sull’attuazione dei programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’assemblea; 
  2. b) sull’ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
  3. c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall’apposito decreto ministeriale;
  4. d) sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
  5. e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
  6. f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all’assemblea dei soci;
  7. g) su qualsiasi altro argomento riguardante l’associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

12.4- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.

12.5- Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 (due) consiglieri. La convocazione deve avvenire con messaggio di posta elettronica o con altro mezzo idoneo con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

12.6- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

12.7- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell’apposito libro.